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Chiarimento

  • In riferimento a APPENDICE B AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPITOLO 11.5 PAG 21 DI 25 ``Botole di sicurezza e aerazione`` ``Devono essere previste, sul tetto di ciascun veicolo, botole di sicurezza come prescritto dal Reg.UN/ECE n.107/2010. Tali botole devono avere anche funzione di aerazione.`` Il veicolo proposto ha la zona del tetto completamente occupata da apparati tecnici (batterie, aria condizionata, radiatori…) motivo per cui non sono presenti botole di sicurezza. Il requisito di sicurezza è comunque rispettato tramite lunotto posteriore.

    Domanda del: 04/06/2024 aggiornata il 04/06/2024
  • Il lunotto posteriore è da considerarsi una valida alternativa alle botole di sicurezza vista l`impossibilità di utilizzare la zona del tetto

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